NUOVA DISCIPLINA SUI CARBURANTI

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La Legge n. 205/2017 ha stravolto la disciplina sulla deducibilità del costo e sulla detraibilità dell’IVA per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati da contribuenti titolari di partita iva. A tal fine, infatti, dal 1° luglio 2018 sarà necessario richiedere la fattura elettronica al distributore stradale di carburante ed effettuare il pagamento con mezzi tracciabili. Con l’abrogazione dell’art. 1 del DPR n. 444/97 è stato, di fatto, eliminato il regime di alternatività vigente tra redazione della scheda carburante e utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili ai fini delle deduzioni e detrazioni anzidette.

Le nuove regole da applicare dal prossimo 1° luglio sono le seguenti:

  • La deducibilità del costo per gli acquisti di carburante:

Ai fini della deducibilità del costo per gli acquisti di carburante, il Testo unico delle imposte sui redditi, all’articolo 164, comma 1-bis, dispone che “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

  • La detrazione IVA sugli acquisti di carburante:

La disciplina inerente l’IVA, nel contesto qui analizzato, è da rintracciarsi negli articoli 19-bis1 e 22 del DPR n. 633/72, come di seguito riportata:

Dalla lettura degli articoli sopra riportati, si evince come, dal 1° luglio 2018, il titolare di partita IVA che abbia interesse a detrarre l’IVA relativa all’acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, deve necessariamente richiedere la fattura elettronica ed effettuare il pagamento mediante i mezzi di indicati dall’art. 19-bis1, co. 1, lett. d) del decreto IVA. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente e non più alternativamente, come invece previsto dall’abrogato DPR n. 444/97.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 4 aprile 2018, protocollo n. 73203/2018 individua i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all’art. 19-bis1 del DPR n.633/72.

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale.

Quelli elettronici previsti all’articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui:

  • carte di debito;
  • di credito;
  • prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili;
  • Contratti di netting.

 

I contratti di netting

Quanto detto sui mezzi di pagamento, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento si realizza in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”.

In base al contratto di “netting” il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà alle imprese aderenti il carburante acquistato ed emetterà un’unica fattura, in base alla quale verrà effettuato il pagamento vero e proprio. Pertanto, da un punto di vista finanziario, il contratto di netting permette alle imprese clienti di effettuare pagamenti periodici direttamente alla compagnia petrolifera, senza sostenere alcun esborso in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.

Tale contratto è riconducibile al contratto di somministrazione di beni ex art. 1559 del Codice civile, in forza del quale “una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 4 aprile scorso, anche per i contratti di netting trovano applicazione le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento ritenuti idonei dall’Agenzia delle Entrate ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72, come meglio sopra individuati