ANATOCISMO INTERESSI

ANATOCISMO INTERESSI

Nuove modalità di addebito per gli interessi passivi bancari.

Il 3 agosto 2016 è stata emanata la Delibera CICR Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio attuativa dell’art. 120, comma 2, TUB Testo Unico Bancario in tema di produzione di interessi passivi nelle operazioni bancarie. In sostanza in caso di produzione di interessi passivi collegati a rapporti di conto corrente bancario affidati e non, l’Istituto non potrà più addebitare gli interessi periodici maturati alla scadenza del singolo trimestre. L’istituto bancario potrà provvedere all’addebito, solo entro il primo marzo dell’anno successivo a quello a cui gli interessi passivi sono riferiti e/o se precedente solo alla chiusura del conto corrente bancario. Questo meccanismo di fatto  cancella o quanto meno limita l’annosa questione “degli interessi sugli interessi”  c.d. anatocismo, tanto caro alle banche italiane. Alla luce di quanto suddetto l’addebito degli interessi passivi annuali divenuti esigibili, potrà essere soddisfatto in due modi:

  • con addebito automatico sul conto corrente bancario che li ha prodotti;
  • con pagamento attraverso altri mezzi da concordare con l’Istituto creditore (es. bonifico bancario).

Se si sceglie come consigliato, di far addebitare gli interessi passivi direttamente sul conto corrente bancario che li ha prodotti, il correntista dovrà contattare immediatamente la propria banca per manifestare in maniera esplicita, la volontà dell’addebito diretto. Senza la manifestazione, l’Istituto bancario non addebiterà gli interessi passivi maturati e diventati esigibili sul conto corrente bancario, ma invierà al correntista l’importo dovuto che dovrà essere versato dallo stesso nei modi concordati con l’Istituto medesimo. Si ponga particolare attenzione sulla seconda modalità di pagamento, in quanto l’omesso versamento per dimenticanza,  per mancanza di fondi o quant’altro, potrebbe determinare spiacevoli conseguenze come l’addebito degli interessi di mora sul ritardato pagamento,  fino alla comunicazione da parte dell’Istituto bancario  della posizione debitoria alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (CRIF)  e/o nei sistemi di Informazione Creditizia a cui l’Istituto bancario eventualmente aderisce. In pratica si rischia di divenire “cattivo pagatore” per una semplice dimenticanza.

Ricordiamo la possibilità di compilare il format nella sezione CONTATTI”, per eventuali chiarimenti, al seguente link http://www.h-consulting.it/contatti/.

Autore Roberto Carola.